Multa: come si paga, come fare ricorso, i tuoi diritti
Te lo diciamo noi: una multa stradale si paga entro 60 giorni dalla notifica, ma se paghi entro 5 giorni risparmi il 30%. Se la multa è sbagliata, puoi fare ricorso al prefetto (60 giorni) o al giudice di pace (30 giorni). Qui trovi tutto: importi, scadenze, procedura passo passo e i tuoi diritti secondo il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
Cosa devi sapere subito
- Scadenza pagamento: 60 giorni dalla notifica (art. 203 CDS)
- Sconto 30%: se paghi entro 5 giorni dalla contestazione o notifica (art. 202, comma 2-bis, CDS)
- Ricorso al prefetto: gratuito, entro 60 giorni (art. 203 CDS)
- Ricorso al giudice di pace: entro 30 giorni, con contributo unificato (art. 204-bis CDS)
- Se non paghi e non fai ricorso: l’importo raddoppia e parte la riscossione coattiva
Cos’è una multa stradale e come funziona
Una multa stradale è una sanzione amministrativa pecuniaria. Non è una condanna penale. È l’ente accertatore — polizia municipale, polizia stradale, carabinieri, polizia di stato — che rileva una violazione del Codice della Strada e ti notifica un verbale.
Il verbale è il documento chiave. Contiene:
- i tuoi dati e quelli del veicolo
- il tipo di violazione
- l’articolo del CDS contestato
- l’importo della sanzione in misura ridotta
- i termini per pagare o fare ricorso
- l’eventuale decurtazione di punti sulla patente
La contestazione può essere immediata (l’agente ti ferma e ti consegna il verbale) o differita (ti arriva a casa tramite raccomandata o PEC). In caso di contestazione differita, l’ente ha 90 giorni di tempo dall’accertamento per notificarti il verbale, come previsto dall’art. 201 del CDS. Se arriva dopo, hai motivo di ricorso.
Quanto si paga: gli importi delle sanzioni
Gli importi delle sanzioni sono stabiliti dal Codice della Strada e vengono rivalutati ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, sulla base dell’indice ISTAT. L’ultima rivalutazione è pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Non esiste un importo unico per “la multa”. Dipende dalla violazione. Ecco le sanzioni più comuni, con il riferimento normativo:
| Violazione | Articolo CDS | Sanzione minima (misura ridotta) | Punti decurtati |
|---|---|---|---|
| Divieto di sosta | art. 158 | da €42 | 0 |
| Sosta in doppia fila | art. 158, c. 2 | da €87 | 0 |
| Eccesso di velocità fino a 10 km/h | art. 142, c. 7 | da €42 | 0 |
| Eccesso di velocità da 10 a 40 km/h | art. 142, c. 8 | da €173 | 3 |
| Eccesso di velocità da 40 a 60 km/h | art. 142, c. 9 | da €544 | 6 |
| Eccesso di velocità oltre 60 km/h | art. 142, c. 9-bis | da €845 | 10 |
| Semaforo rosso | art. 146, c. 3 | da €167 | 6 |
| Mancato uso cinture | art. 172 | da €83 | 5 |
| Uso telefono alla guida | art. 173, c. 2 | da €165 | 5 |
| Mancata revisione | art. 80, c. 14 | da €173 | 0 |
Fonte: importi tratti dal D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), testo coordinato su Normattiva.it, consultato il 11/05/2026. Gli importi indicati sono quelli in misura ridotta (pagamento entro 60 giorni). L’importo esatto che devi pagare è quello scritto sul verbale.
Per le violazioni più frequenti, abbiamo guide dedicate:
- Multa per divieto di sosta: importi e quando conviene fare ricorso
- Multa per semaforo rosso: come funziona il T-Red
- Multa per eccesso di velocità: le fasce, i punti, i ricorsi
- Multa da autovelox: regole di omologazione e taratura
Come si paga una multa: tutti i canali
Come fare, passo per passo
Passo 1 — Controlla il verbale
Sul verbale trovi il numero di identificazione, l’importo in misura ridotta e le coordinate per il pagamento (IBAN, codice avviso PagoPA). Non procedere finché non hai questi dati.
Passo 2 — Scegli il canale di pagamento
Puoi pagare con:
- PagoPA — tramite l’app IO, il sito della tua banca, o un prestatore di servizi di pagamento (PSP). È il canale più veloce. Ti basta il codice avviso stampato sul verbale.
- Posta — bollettino postale premarcato allegato al verbale, allo sportello o online (BancoPosta).
- Banca — bonifico SEPA all’IBAN indicato sul verbale, con la causale del pagamento.
- Tabaccheria o ricevitoria — tramite circuito PagoPA, con il codice avviso.
- Sportello dell’ente — di persona, presso il comando di polizia locale o l’ufficio contravvenzioni.
Passo 3 — Paga entro 5 giorni per lo sconto del 30%
L’art. 202, comma 2-bis del CDS prevede che, pagando entro 5 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, l’importo della sanzione è ridotto del 30%.
Attenzione: lo sconto non si applica ad alcune violazioni gravi. Il verbale stesso indica se il pagamento ridotto è ammesso.
Passo 4 — Se non paghi entro 5 giorni, hai comunque 60 giorni
L’importo torna alla misura ridotta piena (senza sconto 30%) ma non ci sono maggiorazioni. Hai 60 giorni dalla notifica.
Passo 5 — Conserva la ricevuta
Conserva la ricevuta di pagamento per almeno 5 anni. Se l’ente dovesse chiederti il pagamento una seconda volta, la ricevuta è la tua difesa.
Cosa succede se non paghi
Se lasci scadere i 60 giorni senza pagare e senza fare ricorso, succedono due cose:
- L’importo aumenta. La sanzione viene applicata nella misura piena (non più ridotta), con l’aggiunta delle spese di notifica e degli interessi legali. In pratica, paghi circa il doppio.
- Parte la riscossione coattiva. Il verbale diventa titolo esecutivo. L’ente trasmette il credito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (o al concessionario locale), che emetterà una cartella esattoriale. Da lì possono scattare fermi amministrativi sul veicolo, pignoramenti o iscrizioni di ipoteca.
Non ignorare una multa. Se non sei d’accordo, fai ricorso. Se sei d’accordo, paga. L’immobilismo è l’opzione più costosa.
Come fare ricorso: le due strade
Hai ricevuto una multa e ritieni sia sbagliata? Hai due opzioni. Sono alternative: puoi usarne una sola. Se paghi la multa, rinunci al ricorso.
Ricorso al prefetto (art. 203 CDS)
- Termine: entro 60 giorni dalla contestazione o notifica.
- Costo: gratuito.
- Come si presenta: con raccomandata A/R indirizzata al prefetto della provincia dove è stata commessa la violazione, oppure consegnato a mano al comando che ha emesso il verbale, che lo trasmetterà al prefetto.
- Esito possibile: il prefetto può accogliere il ricorso (annulla la multa) oppure rigettarlo. In caso di rigetto, l’importo della sanzione viene raddoppiato.
Rischio del ricorso al prefetto: se perdi, paghi il doppio della sanzione originaria. Valuta bene prima di procedere.
Per la procedura completa, leggi la guida Ricorso multa al prefetto.
Ricorso al giudice di pace (art. 204-bis CDS)
- Termine: entro 30 giorni dalla contestazione o notifica.
- Costo: contributo unificato di €43 per cause fino a €1.100, di €98 per cause oltre €1.100 (importi aggiornati dal DPR 115/2002).
- Come si presenta: con ricorso depositato presso l’ufficio del giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione, oppure del luogo di residenza del ricorrente.
- Esito possibile: il giudice può accogliere, rigettare, o accogliere parzialmente. In caso di rigetto, paga la sanzione piena più le spese.
- Vantaggio: puoi chiedere la sospensione cautelare del verbale e, se dimostri un danno, il risarcimento.
Per la procedura completa: Ricorso al giudice di pace.
Quando conviene fare ricorso
Non sempre. Il ricorso ha senso quando:
- la notifica è arrivata oltre i 90 giorni dall’accertamento (art. 201 CDS)
- i dati del verbale sono errati (targa, luogo, data, orario)
- l’autovelox non era segnalato o non era omologato correttamente
- la contestazione immediata era possibile ma non è stata fatta senza motivazione
- c’è un vizio di forma nel verbale (mancanza di elementi obbligatori)
Non conviene fare ricorso “per principio” su una multa corretta di importo basso. Il rischio di raddoppio (prefetto) o di pagare le spese (giudice di pace) supera il risparmio.
I tuoi diritti quando ricevi una multa
Il Codice della Strada e la giurisprudenza ti riconoscono diritti precisi. Conoscerli serve.
Diritto alla notifica nei termini. L’ente ha 90 giorni dall’accertamento per notificarti il verbale (art. 201 CDS). Se la notifica arriva al 91° giorno, il verbale è annullabile.
Diritto allo sconto del 30%. Se paghi entro 5 giorni, l’importo si riduce (art. 202, comma 2-bis CDS). Il verbale deve indicarlo chiaramente.
Diritto al ricorso. Puoi sempre contestare una multa, nei termini e con le modalità previste. Nessuno può obbligarti a pagare senza darti la possibilità di opporti.
Diritto alla sospensione. Se presenti ricorso nei termini, il pagamento è sospeso fino alla decisione.
Diritto a conoscere le prove. Puoi richiedere all’ente accertatore copia delle fotografie dell’autovelox, del T-Red, o dei rilievi effettuati. L’ente è tenuto a fornirteli.
Diritto alla rateizzazione. Se l’importo complessivo supera i 200 euro e ti trovi in condizioni economiche disagiate, puoi chiedere il pagamento rateale all’ente che ha emesso il verbale.
Multa e punti sulla patente: quando si perdono
Non tutte le multa comportano la perdita di punti. Solo le violazioni per cui il CDS prevede espressamente la decurtazione toccano il tuo saldo punti.
Alcune regole importanti:
- La decurtazione avviene a carico del conducente, non del proprietario del veicolo. Se non eri tu alla guida, devi comunicare entro 60 giorni i dati del conducente effettivo.
- Se non comunichi il conducente, paghi una sanzione aggiuntiva (da €292 a €1.168, art. 126-bis CDS) ma non perdi punti.
- Puoi verificare il tuo saldo punti sul Portale dell’Automobilista o chiamando il numero 848 782 782.
Per approfondire: Punti patente: come funzionano e Notifica multa: i tempi.
Tempistiche: il calendario della multa
| Evento | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Notifica del verbale dall’accertamento | 90 giorni | art. 201 CDS |
| Pagamento con sconto 30% | 5 giorni dalla notifica | art. 202, c. 2-bis CDS |
| Pagamento in misura ridotta | 60 giorni dalla notifica | art. 202 CDS |
| Ricorso al prefetto | 60 giorni dalla notifica | art. 203 CDS |
| Ricorso al giudice di pace | 30 giorni dalla notifica | art. 204-bis CDS |
| Comunicazione dati conducente | 60 giorni dalla richiesta | art. 126-bis CDS |
| Decisione del prefetto | 120 giorni dal ricorso | art. 204 CDS |
Fonte: D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), testo coordinato consultato su Normattiva.it il 11/05/2026.
Le domande più frequenti sulle multe
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- ↗ Prefettura — Ricorso al prefetto, modalità — accesso 2026-05-11
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- ↗ Normattiva — Art. 202 CDS (pagamento in misura ridotta) — accesso 2026-05-11