Preavviso di accertamento e multa: differenze e cosa fare
Preavviso di accertamento: cos’è davvero
Hai trovato un foglietto sul parabrezza. O hai ricevuto una comunicazione che parla di “accertamento” di una possibile infrazione. Prima di preoccuparti, capisci di cosa si tratta.
Il preavviso di accertamento è un documento che annuncia l’avvio di una verifica su una possibile violazione al Codice della Strada. Non è ancora una sanzione. Non ha valore di verbale. Non genera obblighi di pagamento immediati.
In italiano: è un “ti stiamo verificando”, non un “devi pagare”.
Viene usato principalmente in due contesti:
- Sosta irregolare: l’agente trova il veicolo in sosta vietata o a pagamento, lascia il foglietto e poi completa il verbale in ufficio.
- Infrazioni rilevate da sistemi automatici: telecamere ZTL, autovelox, varchi — in questi casi una comunicazione preliminare può precedere la notifica del verbale vero e proprio.
Il documento ha valore orientativo. L’atto che conta è sempre e solo il verbale.
Il verbale di accertamento: la multa vera
Il verbale di accertamento — detto anche verbale di contestazione — è l’atto ufficiale con cui l’organo di polizia stradale contesta formalmente l’infrazione e irroga la sanzione.
Deve contenere, ai sensi dell’art. 200 del Codice della Strada:
- Data, ora e luogo dell’infrazione.
- Norma violata con articolo del CDS di riferimento.
- Importo della sanzione.
- Indicazione dei termini per pagare o ricorrere.
- Organo a cui ricorrere (prefetto o giudice di pace).
Solo dal verbale decorrono i termini. Solo al verbale puoi rispondere formalmente.
Chi può notificare il verbale? Le forze di polizia stradale elencate all’art. 12 del CDS: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale.
Le differenze chiave tra preavviso e verbale
Carte alla mano:
| Caratteristica | Preavviso di accertamento | Verbale di accertamento |
|---|---|---|
| Valore legale | Nessuno (atto informale) | Atto amministrativo ufficiale |
| Obbligo di pagamento | No | Sì, entro i termini |
| Impugnabile | No | Sì (prefetto o giudice di pace) |
| Genera sanzione | No | Sì |
| Notifica obbligatoria | No | Sì, entro 90 giorni (art. 201 CDS) |
| Firma dell’agente | Spesso assente | Obbligatoria |
La differenza è sostanziale. Confondere i due documenti è l’errore più frequente. Molte persone pagano pensando che il preavviso fosse già una multa. Altre aspettano senza fare nulla quando ricevono il verbale, convinte che ci sia già stato un atto definitivo.
Cosa fare passo passo quando trovi un preavviso
Passo 1 — Leggi il documento con attenzione
Prima di tutto, identifica di cosa si tratta davvero. Un preavviso di accertamento tipicamente:
- Non riporta un importo da pagare (o se lo indica, specifica che è “provvisorio” o “presunto”).
- Non ha un numero di verbale registrato ufficialmente.
- Può essere un foglio stampato senza firma o con firma sommaria dell’agente.
Se invece il documento riporta un importo preciso, un numero di verbale, la norma violata e la dicitura “pagare entro 60 giorni” — quello è già un verbale, non un preavviso. I termini stanno già decorrendo.
Passo 2 — Conserva il documento
Non buttare il preavviso. Annotati data, ora e luogo indicati. Se hai foto del veicolo in quel frangente, conservale: potrebbero essere utili in sede di eventuale ricorso sul verbale successivo.
Passo 3 — Attendi il verbale ufficiale
Non devi fare nulla nell’immediato. L’organo di polizia deve notificarti il verbale entro 90 giorni dalla data dell’infrazione, ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada. Se il verbale non arriva entro questo termine, la sanzione decade.
Attenzione: il termine dei 90 giorni vale per la notifica al destinatario, non per il momento in cui l’agente redige l’atto in ufficio.
Passo 4 — Quando arriva il verbale, scegli cosa fare
Hai due opzioni principali:
- Pagare: hai 5 giorni dalla notifica per pagare con lo sconto del 30% sulla sanzione base. Hai 60 giorni per pagare la sanzione base intera.
- Ricorrere: hai 60 giorni per presentare ricorso al prefetto (art. 203 CDS), oppure 30 giorni per il giudice di pace (art. 204-bis CDS). I due ricorsi sono alternativi.
Passati i 60 giorni senza pagare né ricorrere, la sanzione si maggiora e può partire la procedura di riscossione coattiva.
Passo 5 — Se il verbale non arriva
Trascorsi 90 giorni dalla data dell’infrazione indicata nel preavviso senza ricevere nulla, la sanzione è prescritta. Tieni il preavviso come prova della data di riferimento.
Casi particolari: sosta, ZTL e contestazione immediata
Preavviso per divieto di sosta
È il caso più frequente. L’agente trova il veicolo in sosta vietata, lascia il foglietto e poi completa il verbale in ufficio. In molti Comuni il verbale viene poi notificato per raccomandata.
Cosa succede se sposti il veicolo prima che l’agente finisca di redigere il verbale? L’agente può comunque procedere: ha già accertato l’infrazione nel momento del rilevamento. Il verbale arriverà lo stesso.
Preavviso per ZTL e telecamere
Per le infrazioni rilevate da sistemi automatici — ZTL, autovelox fissi, varchi senza pass — il veicolo non è presidiato dall’agente nel momento del passaggio. In questi casi:
- Il sistema registra targa, data e ora.
- L’ufficio preposto redige il verbale.
- Il verbale viene notificato al proprietario del veicolo risultante al PRA (non necessariamente al conducente in quel momento).
In questi casi non esiste un preavviso fisico. Quello che ricevi è direttamente il verbale. Se ricevi invece una comunicazione che ti chiede di identificare il conducente, non è un preavviso nel senso tecnico: è un atto procedimentale distinto, che precede la notifica della sanzione al conducente identificato.
Contestazione immediata: niente preavviso
Se l’agente ti ferma in flagranza, il verbale viene contestato immediatamente (art. 200 CDS). Non c’è preavviso: hai già il verbale in mano. Devi firmare per ricevuta — la firma non è ammissione di colpa, ma solo conferma di aver ricevuto l’atto. Da quel momento decorrono i termini per pagare o ricorrere.
Ricorso: quando e come presentarlo
Il ricorso si presenta solo sul verbale, mai sul preavviso.
Hai due strade, disciplinate dal Codice della Strada:
Ricorso al prefetto (art. 203 CDS):
- Entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
- Gratuito.
- Si presenta alla prefettura competente per il luogo dell’infrazione.
- Il prefetto emette ordinanza-ingiunzione o dispone l’archiviazione.
- Se il ricorso viene respinto, puoi ricorrere al tribunale ordinario.
Ricorso al giudice di pace (art. 204-bis CDS):
- Entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
- Prevede il pagamento di un contributo unificato.
- Il giudice può annullare, ridurre o confermare la sanzione.
I due ricorsi sono alternativi: scegliere uno esclude l’altro per la stessa infrazione.
Prima di decidere, valuta: l’infrazione è contestabile nel merito (non hai commesso la violazione) o nella forma (il verbale presenta vizi procedurali come notifica oltre i 90 giorni, mancanza di dati obbligatori, firma assente)? Per i ricorsi su vizi formali, soprattutto quelli tecnici, la consulenza di un professionista è spesso utile per valutare la solidità del motivo.
Errori frequenti da evitare
Pagare il preavviso come se fosse una multa. Non esiste un conto corrente su cui pagare un preavviso. Se qualcuno ti chiede di pagare “subito” per “definire la pratica”, verifica sempre che si tratti di un verbale ufficiale con numero d’atto e importo certificato.
Ignorare il verbale quando arriva. Molti non lo aprono perché pensano che il preavviso fosse già tutto. Sbagliato. Dal verbale decorrono termini precisi e vincolanti. Ignorarlo costa di più: scattano le maggiorazioni.
Confondere i termini di ricorso. 60 giorni per il prefetto, 30 giorni per il giudice di pace. I due termini decorrono dalla stessa data — la notifica del verbale — ma sono diversi. Superato il termine, non puoi più ricorrere per quella via.
Non conservare la documentazione. Preavviso, busta raccomandata con data di ricevimento, eventuali foto: tutto può servire nel procedimento successivo.
Fonti ufficiali
- Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992, artt. 200, 201, 203, 204-bis — testo integrale su Normattiva.it (accesso: 06/06/2026)
- MIT – Ministero Infrastrutture e Trasporti, sezione Sicurezza Stradale — mit.gov.it (accesso: 06/06/2026)
- Polizia di Stato, sezione Traffico e Viabilità — poliziadistato.it (accesso: 06/06/2026)
Domande frequenti
- ↗ Codice della Strada – D.Lgs. 285/1992 su Normattiva — accesso 2026-06-06
- ↗ MIT – Ministero Infrastrutture e Trasporti, sezione Sicurezza Stradale — accesso 2026-06-06
- ↗ Polizia di Stato – Traffico e Viabilità — accesso 2026-06-06