Multa per divieto di sosta: importi e fasce orarie
Quanto costa la multa per divieto di sosta
L’art. 158 del Codice della Strada disciplina la sosta vietata e fissa le relative sanzioni.
La sanzione amministrativa va da 42 a 173 euro.
Questo è l’intervallo base stabilito dalla norma. Le sanzioni del Codice della Strada vengono rivalutate periodicamente tramite decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale: gli importi indicati in questo articolo sono quelli vigenti secondo l’ultima rivalutazione disponibile alla data di aggiornamento.
Carte alla mano: le sanzioni art. 158 CDS
| Situazione | Sanzione base |
|---|---|
| Sosta vietata (regola generale) | da 42 a 173 euro |
| Sosta su posto riservato disabili | da 168 a 672 euro |
| Sosta su corsie preferenziali o piste ciclabili | sanzione aggravata |
| Sosta che ostacola uscita di emergenza | sanzione aggravata |
La sosta su posto riservato ai disabili è una categoria separata, con sanzioni molto più alte. Non confonderla con la sosta vietata ordinaria.
La riduzione per pagamento rapido
Questa è la cosa più utile da sapere subito.
Se paghi entro 5 giorni dalla contestazione immediata (se eri presente) o dalla notifica del verbale (se non eri presente), hai diritto a una riduzione del 30% sull’importo base.
In italiano: se la multa è di 42 euro, pagando entro 5 giorni ne paghi circa 29,40.
La riduzione è prevista dall’art. 202-bis del Codice della Strada, introdotto dal D.Lgs. 150/2021. Non è un favore: è un diritto scritto nella legge.
Attenzione ai termini esatti. I 5 giorni si contano dalla data di contestazione se eri presente al momento del verbale, oppure dalla data di notifica se il verbale ti è arrivato per posta. La data di notifica non è il timbro postale: è il giorno in cui hai ritirato o rifiutato il plico.
Se il termine dei 5 giorni cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Fasce orarie: quando il divieto di sosta è attivo
Questa è la parte che crea più confusione. Non tutti i divieti di sosta funzionano uguale.
Divieti permanenti
Il segnale di divieto di sosta senza alcuna tabella integrativa indica che il divieto è in vigore sempre: 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi compresi.
Se non c’è nessuna indicazione oraria aggiuntiva sotto il segnale, il divieto è permanente. Punto.
Divieti con fasce orarie
Molti comuni regolano la sosta con fasce orarie indicate in una tabella posizionata sotto il segnale principale.
Esempi tipici:
- Lun-Sab 8:00-20:00: il divieto è attivo solo in quella fascia. Fuori da quegli orari puoi sostare liberamente.
- Giorni feriali 7:30-9:30: divieto attivo solo la mattina presto, spesso per consentire il passaggio degli spazzini.
- Tutti i giorni 0:00-24:00: permanente, scritto in forma estesa.
Chi te lo dice davvero: la tabella oraria sotto il segnale ha valore legale. Se non c’è tabella, il divieto è permanente. Se la tabella è illeggibile, sbiadita o mancante, hai un motivo concreto per il ricorso.
Zona disco orario e colore delle strisce
La zona disco orario non è un divieto di sosta: ti permette di sostare per un tempo limitato esponendo il disco.
Il colore delle strisce a terra ti dice tutto:
- Strisce bianche: sosta libera (o a pagamento se c’è il segnale apposito)
- Strisce gialle: divieto assoluto di sosta o parcheggio riservato
- Strisce blu: parcheggio a pagamento
Le strisce gialle sono quelle che non lasciano margini: nessuna eccezione, nessun orario.
Come e dove pagare la multa
Hai diverse opzioni, tutte equivalenti sul piano legale.
Passo 1 — Leggi il verbale per intero
Il verbale riporta l’importo da pagare, il termine entro cui farlo, le modalità di pagamento e le istruzioni per il ricorso. Leggi tutto prima di procedere: spesso contiene già il QR code o il codice PagoPA per il pagamento.
Passo 2 — Scegli il canale
Puoi pagare:
- Online sul sito o app del comune che ha emesso la multa
- App IO se il comune ha integrato il servizio
- PagoPA tramite il codice riportato nel verbale
- Ufficio postale con il bollettino allegato
- Banca tramite bollettino o bonifico
- Tabaccheria abilitata ai pagamenti PagoPA
Passo 3 — Conserva la ricevuta
Non buttare niente. La ricevuta è la tua prova di pagamento. Conservala per almeno 5 anni dal momento del pagamento.
Cosa succede se non paghi
Se non paghi entro 60 giorni dalla notifica, scattano le maggiorazioni.
La sanzione non pagata viene iscritta a ruolo e affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Da quel momento si aggiungono interessi di mora, spese di notifica e riscossione.
Per importi elevati o pluralità di verbali non pagati, può scattare il fermo amministrativo del veicolo (disciplinato dal DPR 602/1973 e dalle norme sulla riscossione coattiva). Il fermo impedisce di circolare con l’auto finché il debito non viene saldato o rateizzato.
Sì, è una seccatura. Ma la situazione è sempre risolvibile: il fermo si rimuove pagando oppure richiedendo la rateizzazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite il portale ufficiale agenziaentrateriscossione.gov.it.
Il carro attrezzi: quando è legale intervenire
Il carro attrezzi è il punto più contestato in assoluto.
La rimozione forzata del veicolo è regolata dall’art. 159 del Codice della Strada. Non è automatica. Può avvenire solo in questi casi:
- Il veicolo costituisce pericolo o intralcio alla circolazione
- C’è apposita segnaletica che indica la possibilità di rimozione forzata
- Si ricade nei casi specifici previsti dal codice (fermata tram, corsie preferenziali, ecc.)
Se il segnale di divieto di sosta non è abbinato al simbolo del carro attrezzi o alla scritta “rimozione forzata”, la rimozione è contestabile.
Cerca sempre il segnale integrativo. Se non c’è, hai un argomento solido per il ricorso.
Oltre alla multa ordinaria, la rimozione comporta il pagamento delle spese di custodia e recupero del veicolo al depositario autorizzato. Il costo varia per comune: verifica l’importo aggiornato sul sito del comune che ha disposto la rimozione, perché è una voce separata dalla sanzione.
Quando fare ricorso e quando no
Il ricorso ha senso solo se hai motivi fondati. Non conviene mai farlo per guadagnare tempo: rischi di perdere la riduzione per pagamento rapido e di trovarti con un importo maggiorato a fine procedura.
Motivi validi per il ricorso:
- Segnaletica assente o illeggibile: se il segnale non era visibile o leggibile al momento della sosta
- Notifica oltre i 90 giorni: il verbale deve arrivare entro 90 giorni dall’accertamento. Oltre quella data è decaduto per legge
- Vizi formali nel verbale: targa errata, data o ora sbagliata, mancanza di firma dell’agente, mancanza dell’indicazione del termine per il pagamento ridotto
- Veicolo non presente nel luogo indicato: dimostrabile con documentazione fotografica, ricevute, testimonianze
I due canali di ricorso:
- Ricorso al prefetto: entro 60 giorni dalla notifica. Gratuito. Si presenta alla prefettura della provincia in cui è avvenuta la violazione, per raccomandata A/R o PEC.
- Ricorso al giudice di pace: entro 30 giorni dalla notifica. Prevede il pagamento di un contributo unificato. È la strada per contestazioni più articolate o quando il prefetto ha già rigettato il ricorso.
Chi te lo dice davvero: i due ricorsi sono alternativi, non cumulativi. Scegli uno dei due e rispetta il termine più breve (30 giorni per il giudice di pace) se vuoi mantenere entrambe le opzioni aperte.
Fonti ufficiali
- Codice della Strada, art. 158 — sosta vietata, testo vigente: normattiva.it — accesso: 06/06/2026
- Codice della Strada, art. 159 — rimozione veicoli, testo vigente: normattiva.it — accesso: 06/06/2026
- Codice della Strada, art. 202-bis — pagamento in misura ridotta, testo vigente: normattiva.it — accesso: 06/06/2026
- MIT — Codice della Strada, testo ufficiale: mit.gov.it — accesso: 06/06/2026
- Gazzetta Ufficiale — decreti di rivalutazione sanzioni CDS: gazzettaufficiale.it — accesso: 06/06/2026
- ↗ Codice della Strada - art. 158 (sosta vietata) su Normattiva — accesso 2026-06-06
- ↗ MIT - Codice della Strada testo vigente — accesso 2026-06-06
- ↗ Gazzetta Ufficiale - DM rivalutazione sanzioni CDS — accesso 2026-06-06