Autovelox mobili: come funzionano e dove sono ammessi
Autovelox mobili: come funzionano e dove sono ammessi
Cos’è un autovelox mobile e in cosa differisce da quello fisso
Un autovelox fisso è installato in modo permanente sul bordo della strada, dentro una struttura metallica gialla che conosci bene. Non si muove, non cambia posizione.
Un autovelox mobile funziona in modo diverso. Può essere:
- su treppiede, posizionato sul ciglio della strada da un agente;
- a bordo di un veicolo in sosta, spesso una pattuglia o un’auto civetta;
- portatile e tenuto a mano, usato dalle Forze dell’Ordine direttamente in strada.
In tutti i casi, il principio è lo stesso: misura la velocità dei veicoli in transito e, se superi il limite, registra l’infrazione con foto e ora.
La differenza rispetto a quello fisso non è tecnica, è logistica: il dispositivo mobile può comparire in punti diversi ogni giorno. Questo lo rende meno prevedibile. Ed è esattamente il motivo per cui viene usato.
Chi te lo dice davvero: la disciplina degli autovelox, fissi e mobili, è contenuta nell’articolo 142 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e nelle circolari ministeriali del MIT.
Come funzionano tecnicamente
Gli autovelox mobili usano principalmente due tecnologie.
Tecnologia Doppler (radar)
Emette un’onda radio verso il veicolo in avvicinamento. La variazione di frequenza dell’onda riflessa permette di calcolare la velocità. È la tecnologia più diffusa nei dispositivi portatili e su treppiede.
Tecnologia laser (LIDAR)
Emette un fascio laser che misura il tempo impiegato dai riflessi per tornare al sensore. È più precisa del radar e meno soggetta a interferenze. Viene usata soprattutto nei dispositivi tenuti a mano dagli agenti.
In entrambi i casi, il dispositivo deve essere:
- Omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
- Tarato periodicamente, secondo le indicazioni del decreto MIT 11 agosto 2017 e successive disposizioni.
- Certificato con verbale di taratura che attesta la precisione al momento dell’uso.
Senza questi tre requisiti, la misurazione non ha valore legale. La multa è contestabile.
Dove possono stare: le regole di posizionamento
Qui molti conducenti hanno una comprensione sbagliata della situazione. Gli autovelox mobili non possono stare ovunque.
Requisiti di posizionamento
Le postazioni mobili devono:
- Essere collocate su strade dove il limite di velocità è segnalato chiaramente.
- Non creare pericolo per gli operatori o per il traffico.
- Essere autorizzate dall’ente proprietario della strada (Comune per strade comunali, Città Metropolitana o Provincia per strade provinciali, ANAS per strade statali).
Chi può usarli
Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Corpo Forestale dello Stato, ciascuno nei limiti della propria competenza territoriale e funzionale.
I Comuni possono usare autovelox mobili sulle strade comunali di propria competenza. Per operare su strade statali o provinciali, devono ottenere autorizzazione dall’ente gestore.
Questa distinzione di competenza territoriale è stata oggetto di numerose sentenze di Cassazione. Se l’ente che ha irrogato la multa non aveva competenza su quella strada, hai un motivo solido per fare ricorso.
In italiano: l’autorità che ti multa deve avere giurisdizione sulla strada dove ti ha beccato.
La segnalazione obbligatoria: quando e come
Questo è uno dei punti più contestati, e vale la pena chiarirlo bene.
L’obbligo di segnalazione esiste
L’articolo 142, comma 6-bis del Codice della Strada prevede che i controlli di velocità siano segnalati in anticipo. Devono esserci cartelli che avvisano della presenza di rilevatori di velocità a distanza sufficiente per permetterti di adeguare la velocità.
Non basta mettere un cartellino a 20 metri dal dispositivo. La segnalazione deve essere collocata a distanza adeguata, in modo visibile.
Il cartello “Controllo elettronico della velocità”
È il segnale standard usato per indicare la presenza di un rilevatore, fisso o mobile. È un cartello complementare che completa il segnale di limite di velocità.
Cosa succede se il cartello manca
L’assenza o la scarsa visibilità della segnalazione è uno dei motivi più frequentemente invocati nei ricorsi contro le multe da autovelox mobile. La giurisprudenza non è completamente uniforme, ma il principio di base è solido: se non sei stato avvisato, la multa è contestabile.
Carte alla mano: controlla sempre le foto allegate al verbale. Se mostrano il punto di rilevazione ma non il cartello preventivo, hai una base per il ricorso.
Presenza dell’agente: obbligo o no?
Questa è una delle domande più frequenti, e la risposta dipende dal tipo di dispositivo.
Dispositivi che richiedono presidio
Alcuni autovelox mobili, per le loro caratteristiche tecniche e l’omologazione ricevuta, possono operare solo con un operatore presente che gestisce il dispositivo e certifica ogni rilevazione. In questi casi, se l’agente non è sul posto o non è in grado di intervenire, la multa è irregolare.
Dispositivi autorizzati al funzionamento autonomo
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che i dispositivi omologati per il funzionamento senza presidio fisso dell’operatore possono operare in modo automatizzato. In questo caso, l’agente non deve necessariamente essere accanto al dispositivo al momento della rilevazione.
La differenza è nel decreto di omologazione specifico del modello. Non puoi saperlo a colpo d’occhio dal bordo della strada.
Cosa puoi fare: nel ricorso, puoi chiedere all’ente che ha emesso la multa di esibire il decreto di omologazione del dispositivo usato e il verbale di taratura. Se non lo producono, la multa decade.
Omologazione e taratura: i documenti che contano
Omologazione e taratura non sono la stessa cosa.
Omologazione
È il riconoscimento da parte del MIT che quel modello di dispositivo è idoneo al rilevamento della velocità ai fini sanzionatori. L’omologazione vale per il modello, non per il singolo strumento.
Taratura
È la verifica periodica che quel singolo strumento specifico misuri correttamente. La taratura deve essere eseguita da laboratori accreditati ACCREDIA e va rinnovata con la periodicità indicata nell’omologazione del modello.
Cosa verifica il giudice nel ricorso
Quando contesti una multa da autovelox mobile, il giudice di pace può richiedere:
- Il decreto di omologazione del modello.
- Il verbale di taratura dello strumento specifico con data di esecuzione.
- La documentazione che attesti il rispetto delle procedure operative.
Se la taratura è scaduta, se manca la documentazione o se il dispositivo non corrisponde al modello omologato, la multa non regge.
Chi te lo dice davvero: la normativa di riferimento è il Decreto MIT 11 agosto 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2017, che definisce le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le procedure di omologazione e taratura.
Cosa fare se ricevi una multa da autovelox mobile
Hai due strade per contestare la multa.
Ricorso al Prefetto
Puoi presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della multa. È gratuito e si fa per iscritto, inviando il ricorso alla prefettura della provincia dove è avvenuta l’infrazione. Non devi pagare prima di fare ricorso.
Ricorso al Giudice di Pace
Puoi presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Ha un costo (contributo unificato), ma il giudice può esaminare nel merito le irregolarità tecniche e procedurali in modo più approfondito rispetto alla prefettura.
I motivi più solidi per fare ricorso
- Assenza o scarsa visibilità della segnalazione preventiva.
- Mancata omologazione del dispositivo o modello non corrispondente.
- Taratura scaduta o assente.
- Notifica avvenuta oltre i 90 giorni dall’accertamento.
- Incompetenza territoriale dell’ente che ha irrogato la multa.
- Dispositivo che richiedeva presidio fisso ma era incustodito.
Fonti ufficiali
- MIT – Comunicazioni e documentazione su autovelox e dispositivi di controllo — consultato il 14/06/2026
- Normattiva – Codice della Strada, articolo 142 (limiti di velocità e rilevatori) — consultato il 14/06/2026
- Normattiva – Codice della Strada, articolo 45 (dispositivi di controllo) — consultato il 14/06/2026
- Gazzetta Ufficiale – Decreto MIT 11 agosto 2017, n. 282 (omologazione apparecchi) — consultato il 14/06/2026
- ↗ MIT - Linee guida autovelox e dispositivi di controllo velocità — accesso 2026-06-14
- ↗ Normattiva - Codice della Strada art. 142 — accesso 2026-06-14
- ↗ Normattiva - Codice della Strada art. 45 — accesso 2026-06-14
- ↗ Gazzetta Ufficiale - Decreto MIT 11 agosto 2017 (omologazione apparecchi) — accesso 2026-06-14